NOZIONE
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La sua finalità è quella di regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale. Il pagamento della prestazione avviene attraverso i buoni lavoro, voucher, che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.Per un’analisi di ciò che era il lavoro accessorio prima della Riforma Fornero vedi in questa stessa rivista e del medesimo autore i contributi al medesimo dedicati.
LAVORO ACCESSORIO: LEGGE BIAGI
Il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro sostituisce in toto l’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La norma ante riforma prevedeva che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap, dell’insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli”. Continuava la norma affermando che le attività lavorative di cui sopra anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.
RIFORMA FORNERO :ENTRATA IN VIGORE
La riforma intende combattere “l’uso improprio e discorsivo della figura e la precarietà che ne deriva” ( dizione adottata nel documento approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2012). Con l’entrata in vigore della riforma del lavoro (legge n.92 del 28 giugno 2012) sono cambiate le regole lavoro occasionale accessorio: modificando gli articoli 70 e n.72 de D. Lgs. n. 276/2003, è ora previsto il pagamento della prestazione attraverso i cosiddetti buoni lavoro (voucher). Come si legge nel comma 33, «resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge (18 luglio 2012 n.d.r.) e comunque non oltre il 31 maggio 2013».I buoni lavoro divengono buoni orari, datati e numerati progressivamente. Sarà il Ministero del lavoro ad aggiornare il valore nominale sulla base del confronto con le parti sociali. Prima della riforma tale valore nominale era pari a 10,00. In via transitoria quelli del vecchio tipo richiesti entro il 17 luglio 2012 potranno comunque essere utilizzati sino al 31 maggio 2013. Vengono eliminate tutte le causali oggettive e soggettive sostituite con una disposizione che prevede soltanto limiti di natura economica. All'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».
LA CIRCOLARE 18/2012 DEL MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero nella propria circolare 18 del luglio 2012 ha dedicato un paragrafo a questo tema e precisato in primo luogo che le modifiche ai voucher lavoro introdotte dalla legge n. 92/2012, la riforma Fornero del mercato del lavoro, hanno comportato da una parte una semplificazione del quadro normativo e dall’altra una limitazione al suo utilizzo, contrastando le attività lavorative in nero. Si legge altresì nella circolare del Ministero che il Legislatore ha voluto ricondurre i LOA alle originarie finalità, destinate a coprire “spazi” scoperti dalla normale contrattualistica e che, sovente, coprono prestazioni “in nero”.Per effetto delle novità introdotte è possibile fare ricorso al lavoro accessorio con ogni soggetto.
LIMITI DI RETRIBUZIONE
Una delle novità di maggiore rilievo riguarda il limite economico, che viene portato a 5mila euro ma considerato come totale percepito tra tutti i committenti dal lavoratore nel corso di un anno solare e non più riferito al singolo committente. Come rilevato dal Ministero del lavoro nella precitata circolare questo dato limita fortemente il possibile utilizzo dei voucher in quanto appare evidente che dal lavoro accessorio il lavoratore non può ricavare un guadagno maggiore di 5000 euro l’anno per quanti committenti abbia avuto a riferimento. Si introduce anche un criterio di adeguamento automatico per cui il limite di euro 5000 è annualmente rivalutato con riferimento alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. In caso di prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, il limite per ciascun committente è fissato a 2mila euro anche questo rivalutabile in base all’indice ISTAT. per le imprese commerciali precisa il Ministero nella circolare citata, va fornita una interpretazione ampia e non limitata a circoscrivere l’ambito settoriale dell’attività di impresa a quella concernente la intermediazione nella circolazione dei beni Nessun limite economico è previsto per i committenti .La riforma Fornero elimina anche quello previsto per le imprese familiari che, nella vigenza della disciplina del D. Lgs. 276/2003 potevano ricorrere al lavoro accessorio per un importo complessivo in ciascun anno fiscale non superiore a euro. In sintesi,pertanto, mentre prima il limite economico era riferibile a 5.000 euro netti (6.600 euro lordi, secondo quanto rappresentato da INPS in via amministrativa) per ogni committente riferiti all’anno solare, ora la somma è sempre 5.000 euro (rivalutabili annualmente secondo l’indice ISTAT) ma l’importo va considerato complessivamente considerando la totalità dei committenti. Si rammenta che in base all’art.26 – bis del c.d. “decreto Sviluppo”, approvato in via definitiva dal Parlamento il 3 agosto 2012, i lavoratori in integrazione salariale o con sostegno al reddito possono cumulare per tutto il 2013 i compensi per lavoro accessorio nel limite di 3.000 euro, con detrazione da parte dell’INPS di quanto dovuto per la contribuzione figurativa”.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Altra novità riguarda gli ambiti di attività e le categorie di prestatori. La nuova disciplina, infatti, al fine di ridurre il fenomeno del lavoro in nero, ha eliminato i limiti previsti dalla precedente normativa stabilendo che le diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto. Il campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio pertanto si estende con l’abrogazione dei settori di attività e delle categorie di prestatori precedentemente elencati nella normativa. I limiti di applicazione del lavoro accessorio sono ridefiniti sulla base del solo criterio dei compensi secondo quanto si è appena visto.
IL VOUCHER AGRICOLO NELLA RIFORMA FORNERO
L’unica eccezione riguarda il settore agricolo, in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso in riferimento a qualunque tipologia di lavoro e di prestatore , sempre nel rispetto del limite dei 5000 euro annui per tutti i committenti, solo nel caso in cui l’azienda abbia un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, in caso contrario il lavoro occasionale è ammesso esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e studenti con meno di venticinque anni di età) e solo per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale. Dopo il rischio soppressione del voucher agricolo e le dure critiche delle associazioni, le imprese agricole possono fare ricorso al lavoro occasionale accessorio se con volume d’affari superiore a 7.000 euro e se impiegano in questo ambito e per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale pensionati ( non si specifica il tipo di pensione) e giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni previsti da quest’ultimo ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università (per la verifica sembra sufficiente una autocertificazione da parte dell’interessato). Le aziende agricole con volume d’affari inferiore a 7.000 euro possono ricorrere al lavoro occasionale accessorio per qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, non solo stagionale anche se però in questi casi , soprattutto per le conseguenze di natura previdenziale, le prestazioni debbono essere svolte da soggetti non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Le casalinghe sono ora escluse dal novero dei soggetti legittimati ad effettuare prestazioni di lavoro accessorio per attività agricole di carattere stagionale.
Appare evidente che sulle novità introdotte hanno inciso gli esiti delle statistiche che di recente hanno dimostrato che l’incremento occupazionale del lavoro agricolo degli ultimi anni è connesso al grosso utilizzo del lavoro accessorio per pensionati e studenti nell’ambito di queste tipologie di lavoratori (pensionati e studenti) diversamente relegate nel sommerso.
I COMMITTENTI PUBBLICI
Sono stati eliminati i vincoli per l’utilizzo di prestazioni di lavoro
occasionale accessorio da parte di committenti pubblici, che ne
limitavano il ricorso solo a determinate tipologie di prestatori
e per specifiche attività di supporto a quelle istituzionali. Per
quanto riguarda i committenti pubblici, sono stati eliminati i vincoli
per l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale, mentre la
precedente disciplina ne limitavano il ricorso solo nei confronti di
determinate tipologie di prestatori e per specifiche attività di
supporto a quelle istituzionali. La circolare del Ministero individua i
limiti del ricorso ai LOA da parte dei committenti pubblici
sottolineando che pur potendo ricorrere al LOA,debbono rispettare
sia i vincoli esistenti in materia di contenimento delle spese del
personale che, ove previsto, del patto di stabilità interno. Non
vengono menzionati più espressamente gli enti locali probabilmente
pienamente assimilati ai committenti pubblici.
LAVORATORI STRANIERI
Per quanto concerne infine i lavoratori stranieri la novità di maggiore rilievo è rappresentata dall’inclusione del reddito da lavoro accessorio nell’ammontare di reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Ciò significa che lo sportello per l’immigrazione dovrà valutare il reddito derivante dal lavoro occasionale come un reddito che contribuisce a qualificare la capacità economica del lavoratore per il sostentamento proprio e della propria famiglia.
ASPETTI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI.
Nulla cambia nell’immediato sotto il profilo contributivo e di pagamento del premio anche se la previsione nuova dell’articolo 72 comma 4 lascia presagire possibili incrementi fortunatamente connessi anche al possibile incremento del quantum destinato al lavoratore che in caso contrario avrebbe finito con il percepire di meno. In merito cè da rilevare che la gestione dei buoni lavoro non pare abbia comportato entrate di particolare spessore per le casse pubbliche. Di rilievo per la futura attività dei funzionari ispettivi anche degli enti previdenziali le nuove caratteristiche del buono che diventa “orario” cioè valorizzato in relazione alla prestazione lavorativa stimata in ore, progressivamente numerato quindi univocamente identificato ed identificabile il che dovrebbe favorire la penalizzazione di usi od abusi fraudolenti dello stesso, “datato” (si ritiene prima della loro messa in uso”) il chein qualche modo crea un nesso più evidente e che andrà in qualche modo reso chiaro e appositamente disciplinato e reso coerente con i tempi della comunicazione preventiva, ancora una volta unico onere posto in capo al committente.
Settembre 2012